Onorevoli Colleghi! - Il problema della droga è un problema annoso e mondiale che vede coinvolti interessi economici forti e rilevanti del crimine organizzato a danno dei giovani sprovveduti e abbandonati a loro stessi: un giovane italiano su tre, come risulta dalle statistiche, fa uso di droghe, e un consumatore su cento viene normalmente colpito con segnalazione al prefetto, con il ritiro della patente e con l'invio al servizio per le tossicodipendenze (SERT) per effettuare trattamenti inefficaci.
      In Italia il nostro attuale sistema, a seguito anche del referendum sulla distinzione tra droghe pesanti e droghe leggere, che divide l'ambito del penalmente lecito dal penalmente rilevante sulla base del dictum «dose minima giornaliera», si è dimostrato, nei fatti, alquanto insufficiente e inadeguato. Questo ha creato un vuoto normativo che bisogna necessariamente colmare!
      Una campagna ideologica del «pugno duro» contro le droghe e i consumatori, caratterizzata dall'attacco alla riduzione del danno e a un sistema dei servizi con offerte terapeutiche differenziate, disegna un orizzonte preoccupante, autoritario e moralistico, di negazione della libertà e della pluralità terapeutica e preventiva basata sui diritti del consumatore e sull'evidenza scientifica dei trattamenti.
      Tutto ciò in aperto contrasto con le tendenze in atto in gran parte dei Paesi europei, quali il Regno Unito, la Francia, la Germania, il Portogallo, il Belgio, l'Olanda, l'Irlanda, la Svizzera che, dal '90 ad oggi, hanno scelto di utilizzare forme diverse di politica antidroga, affrontando la questione, come è giusto che sia, più da un punto di vista sociale che penale e

 

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repressivo, investendo su politiche di riduzione del danno.
      Del resto la stessa compagine che aveva varato la normativa del '90, il testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, di seguito denominato «testo unico», fu costretta a intervenire d'urgenza pochi mesi dopo per alleggerirne l'impatto repressivo, dopo che diversi consumatori si erano uccisi in carcere dove erano detenuti con l'accusa di spaccio perché erano stati trovati in possesso di una quantità superiore alla dose minima giornaliera. Per non parlare poi del problema del sovraffollamento delle carceri, che viene ad aumentare la sofferenza di migliaia di giovani detenuti per droga.
      Una politica di tipo proibizionista, come quella auspicata dal precedente Governo Berlusconi con una riforma repressiva e sanzionatoria del consumo di droga, non risolve il problema, ma rende maggiormente redditizio il giro d'affari per i trafficanti di droga e per il crimine organizzato.
      Una politica di liberalizzazione e di legalizzazione, al contrario, porterà senza dubbio, con la somministrazione controllata di droghe, a una politica di prevenzione e di riduzione del danno tale da colpire gravemente il crimine organizzato che garantisce il multimiliardario commercio mondiale di queste sostanze.
      Solo un intervento in questo senso, che punti su formazione, prevenzione e rete di servizi, privo di preclusioni di carattere ideologico, risulterà veramente utile a fronte di una politica proibizionista e sanzionatoria che non ha mai eliminato, soprattutto in tale ambito, le cause che generano questa grave piaga sociale e che non ha nemmeno ridotto il danno che essa produce, alimentando fenomeni inquietanti di malcostume dilagante e i casi di violenza domestica determinati dal fatto di non aver affrontato il problema del costo delle droghe acquistate attraverso il «libero mercato criminale».
      La presente proposta di legge parte da un presupposto significativo, quello della separazione del mercato della cannabis e dei suoi derivati dal mercato delle altre droghe, mediante un regime di autorizzazione speciale rispetto al complesso delle attività economiche inerenti a tale mercato (articolo 5); in questo contesto, pur demandando al Governo la regolamentazione di tale regime, si fissa un «paletto» alquanto significativo nel fatto che la produzione di cannabis e suoi derivati per autoconsumo sia soggetta unicamente alla notifica all'autorità locale di pubblica sicurezza, ribaltando così lo stato attuale delle cose.
      Si prevede poi l'abolizione delle sanzioni amministrative previste dagli articoli 75 e 75-bis del testo unico e la modifica delle norme del decreto legislativo n. 285 del 1992, recante il nuovo codice della strada (articolo 29), che sono utilizzate per colpire non, giustamente, chi guida in stato di alterazione, ma, soprattutto, chi ha fumato in passato cannabis e suoi derivati (i controlli delle urine non provano uno stato di tossicodipendenza attuale).
      Si prevede, inoltre, l'istituzione di programmi di somministrazione controllata di eroina ai cittadini tossicodipendenti, all'interno delle politiche di riduzione del danno (articoli 2 e 25). Tali programmi sono parte integrante delle politiche sulle tossicodipendenze del Governo svizzero, dopo aver superato positivamente la fase della sperimentazione, e della politica del Governo di Francoforte che, con l'esperienza delle «stanze di consumo», è riuscito a far diminuire dell'80 per cento, nell'arco di un decennio, le morti per overdose.
      La presente proposta di legge incarica il Ministro della salute di promuovere tali programmi nelle tre maggiori città italiane e crea le condizioni giuridiche affinché ciascuna regione possa istituirli a sua volta.
      Viene ad essere incentivato, con adeguati stanziamenti finanziari, tutto il complesso degli interventi di riduzione del danno, fra i quali si citano, in particolare, l'istituzione di «narcosalas» che permettano ai consumatori di «eroina di strada» di assumerla in condizioni igienico-sanitarie accettabili e la creazione di «unità
 

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mobili» per l'analisi legale delle droghe sintetiche, al fine di tutelare le migliaia di consumatori di tali sostanze dalle speculazioni degli spacciatori.
      Si favoriscono, inoltre, la presenza e l'attività a tutti i livelli (centrale, regionale e locale) dei gruppi di auto-aiuto e delle associazioni di difesa dei tossicodipendenti attraverso l'estensione dell'applicazione della «legge Veronesi» sulla terapia del dolore (legge n. 12 del 2001) anche al campo della cura delle tossicodipendenze e lo snellimento delle procedure burocratiche (articolo 8) e si prevede l'abrogazione delle disposizioni tendenti a restringere l'utilizzo dei trattamenti metadonici con il contestuale tentativo di incrementarne la praticabilità, soprattutto all'interno degli istituti di prevenzione e pena.
      Sono infine importanti da sottolineare, come altrettanti punti salienti della presente proposta di legge, la massima pubblicizzazione dei dati elaborati in materia dalle amministrazioni tramite l'uso dell'informatica; i controlli sull'organizzazione e sull'attività delle comunità terapeutiche per evitare le situazioni di sfruttamento degli ospiti all'interno delle medesime comunità; l'eliminazione dal testo unico delle norme ormai superate e la contestuale richiesta al Governo di un nuovo testo coordinato.
 

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